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Art. 187. Oggetto della prova

Art. 187. Oggetto della prova.

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2 Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.