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Art. 155. Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

Art. 155. Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese. 1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme  ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all’atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che  appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati. 

2. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria o  segreteria dell’autorità procedente.