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Art. 600 bis. Prostituzione minorile

Art. 600-bis. Prostituzione minorile. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

L’articolo - introdotto dall’art. 6, L. 3 agosto 1998, n. 269 - è stato così sostituito dall’art. 4, co. 1 lett. g), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio per l’ipotesi prevista dal comma 1 (380 co. 2 lett. d) c.p.p.), facoltativo per quella prevista dal comma 2 (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito per la sola ipotesi prevista dal comma 1 (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale (art. 33-bis co. 1 lett. c) c.p.p.).

La condanna per il delitto di cui al co. 2 del presente articolo, comporta l’applicazione delle specifiche misure di sicurezza personali previste dall’art.609-nonies c.p.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - riportato in nota al presente Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza, facoltativo e obbligatorio, e del fermo di
indiziato di delitto.

V. anche note sub Sezione I e sub art. 600 septies.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.