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Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con  altra più grave, tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1 bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, comma 4 bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice  dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie. (1)

1 ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità (2).

 

(1) Il co. 1 bis è stato introdotto dall’art. 2 L. 12 luglio 1999, n. 231.

(2) Comma aggiunto dall’art. 16, co. 3, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi così sostituito dall’art. 5, L. 16 aprile 2015, n. 47.