Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a seicentomila (euro 309).
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.
Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII nonchè l’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.