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Art. 612. Minaccia

Art. 612. Minaccia. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.

Il co. 1 è stato così modificato (nell’importo della multa) dall’art. 1, co. 2-ter, D.L. 14 agosto 2013, n.93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Procedura: 1) si procede: a) d’ufficio (50 c.p.p.), se il delitto è aggravato ai sensi del capoverso ovvero se ricorrono le condizioni indicate dall’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; b) a querela di parte (336 c.p.p.) se trattasi di delitto semplice; 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) nell’ipotesi prevista dal primo comma è competente il Giudice di pace (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.) ovvero nell’ipotesi prevista dal secondo comma.

Vedi anche l’art. 339-bis c.p.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.