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Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

                                                                             CAPO I

                                                             DELLA FALSITÀ IN MONETE,

                                                          IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO

                                                                 E IN VALORI DI BOLLO

Sulla possibilità - o sul divieto - di prelievo dicampioni biologici, finalizzato all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per i reati previsti dal presente Capo, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.

 

Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione (euro 516) a sei milioni (euro 3.098):

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine,col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte, o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni (1).

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.

Si riporta l’art. 52-quater D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall’art. 4 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 conv., con modif., dalla L. 23 novembre 2001, n. 409:

«Art. 52-quater. Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale.

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.

2. L’equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454,455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di  bollo successivamente a tale data».

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati
etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.