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Art. 133 ter. Pagamento rateale della multa o dell’ammenda

Art. 133 ter.  Pagamento rateale della multa o dell’ammenda.  Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila (euro 15).

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Articolo aggiunto dall’art. 100 L. 24 novembre 1981, n. 689.