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Art. 365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

Art. 365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.

1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un
difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3.

2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto, fermo quanto previsto dall’articolo 249.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 7.