CAPO I
SEZIONE I
§ 4
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza
sui mestieri girovaghi e la prevenzione
dell'accattonaggio
Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila (euro 10) a lire cinquecentomila (euro 258) (1).
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
La pena è della sanzione amministrativa da lire ventimila (euro 10) a lire cinquecentomila (euro 258) e può essere ordinata la libertà vigilata:
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
(1) La depenalizzazione è intervenuta a norma dell’art. 33 lett. a), L. 24 novembre 1981, n. 689.
Per la determinazione della sanzione amministrativa v. art. 38 della stessa legge.
Ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 507/99, l’autorità competente ad applicare la sanzione ammnistrativa è il prefetto.