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Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Capo I - Sezione I - § 4 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

                                                                                               CAPO I 

                                                                                           SEZIONE I 

                                                                                                   § 4

                                                            Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza

                                                                sui mestieri girovaghi e la prevenzione

                                                                                  dell'accattonaggio

 

Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla  legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila (euro 10) a lire cinquecentomila (euro 258) (1).

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le  altre prescrizioni di legge.

La pena è della sanzione amministrativa da lire ventimila (euro 10) a lire cinquecentomila (euro 258) e può essere ordinata la libertà vigilata:

1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

 

 

(1) La depenalizzazione è intervenuta a norma dell’art. 33 lett. a), L. 24 novembre 1981, n. 689.

Per la determinazione della sanzione amministrativa v. art. 38 della stessa legge.

Ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 507/99, l’autorità competente ad applicare la sanzione ammnistrativa è il prefetto.