CAPO II
SEZIONE II
Delle contravvenzioni concernenti
la polizia sanitaria
Art. 728. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo,o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda
da lire sessantamila (euro 30) a un milione (euro 516).
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Procedura: vd. art. 650.