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Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato

Art. 316 bis.  (1) Malversazione a danno dello Stato.  Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento
di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3 della L. 26 aprile 1990, n. 86 e modificato dalla L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale collegiale.