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Art. 77. Capacità processuale della parte civile

Art. 77. Capacità processuale della parte civile.

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il  pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita  ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi,  quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero,  finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale.