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Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare

                                                                              CAPO IV

                                                                     DEI DELITTI CONTRO

                                                                  L'ASSISTENZA FAMILIARE

 

Art. 570. (1) Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è  punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente  separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

(1) Articolo modificato prima dall’art. 90 L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi (nel co. 1) dall’art. 93,D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

A. Prima ipotesi (1° comma).

Si procede a querela di parte (336 c.p.p.).

B. Seconda ipotesi (comma 2, n. 1).

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

C. Terza ipotesi (comma 2°, n. 2).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se il fatto è commesso a danno dei minori; 2) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.) se il  fatto è commesso a danno degli ascendenti o del coniuge non separato legalmente.

La competenza è del Tribunale monocratico.