CAPO IV
DEI DELITTI CONTRO
L'ASSISTENZA FAMILIARE
Art. 570. (1) Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
(1) Articolo modificato prima dall’art. 90 L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi (nel co. 1) dall’art. 93,D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
A. Prima ipotesi (1° comma).
Si procede a querela di parte (336 c.p.p.).
B. Seconda ipotesi (comma 2, n. 1).
Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).
C. Terza ipotesi (comma 2°, n. 2).
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se il fatto è commesso a danno dei minori; 2) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.) se il fatto è commesso a danno degli ascendenti o del coniuge non separato legalmente.
La competenza è del Tribunale monocratico.