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Art. 190 bis. Requisiti della prova in casi particolari

Art. 190-bis. (1) Requisiti della prova in casi particolari.

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e  queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno  utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle  precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna della parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale  pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un  testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (3).

(1) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 1° marzo 2001, n. 63.

(3) Comma inserito dall’art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificato prima dall’art. 14, L. 6 febbraio 2006, n. 38 ed infine dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.