Art. 391-quinquies. (1) Potere di segretazione del pubblico ministero.
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività, di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all’indebita rivelazione delle notizie.
(1) Vedi nota sub Titolo VI bis.