CAPO III
DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI
DEL CITTADINO
Art. 294. Attentati contro i diritti politici del cittadino. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) ed il fermo non è consentito; 3) competente è il Tribunale
monocratico.
Per il delitto previsto dal presente articolo non si applica la speciale causa di giustificazione di cui all’art. 17, L. 3 agosto 2007, n. 124, fatte salve specifiche ipotesi indicate nel co. 3 dell’art. 17 cit.