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Art. 596 bis. Diffamazione col mezzo della stampa

Art. 596 bis. (1) Diffamazione col mezzo della stampa. Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 127.