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Art. 319 ter. Corruzione in atti giudiziari

Art. 319 ter. (1) Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è la reclusione da otto a venti anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9 L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato (nei co. 1 e 2) prima dall’art.1, co. 75, lett. h), L. 6 novembre 2012, n. 190 ed infine dall’art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Procedura: 1) procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.) nella seconda ipotesi prevista dal secondo comma;facoltativo nelle altre ipotesi (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.