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Art. 32 bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Art. 32 bis.  Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Articolo aggiunto con l’art. 120 L. 24 novembre 1981, n. 689; legge che ha abrogato il corrispondente art. 2641 cc. (art. 148 della legge 689).

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 15, co. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.