Art. 408. Vilipendio delle tombe. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Procedura: si procede d’ufficio. Arresto e fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale monocratico.