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Art. 408. Vilipendio delle tombe

Art. 408.  Vilipendio delle tombe. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Procedura: si procede d’ufficio. Arresto e fermo non sono consentiti. La competenza è del Tribunale monocratico.