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Art. 416 bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 416 bis. (1) Associazioni di tipo mafioso anche straniere. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (2) (3).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (2).

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (4).

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne  sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di
opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (5).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (6) (7).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La rubrica è stata così sostituita dall’art. 1, co. 1, lett. b-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Gli originari limiti di pena, già modificati prima dall’art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e poi dall’art. 1, D.L. n. 92/2008 cit., sono stati, infine, ulteriormente così modificati dall’art. 5, L. 27 maggio 2015, n. 69.

(3) Con riferimento ad attività dei servizi di informazione per la sicurezza in relazione alla fattispecie di cui al comma 1, vedi l’art. 17, L. 3 agosto 2007,n. 124, riportato sub art. 51 c.p.

(4) Comma così modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.

(5) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(6) Comma così modificato prima dall’art. 1, co.1, lett. b-bis), D.L. n. 92/2008 cit. (mediante l’inserimento delle parole “anche straniere”) e poi dall’art.6, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif.,dalla L. 31 marzo 2010, n. 50 (mediante l’inserimento del riferimento alla ‘ndrangheta).

(7) Vedi anche la specifica aggravante prevista dall’art. 452-octies c.p. per l’ipotesi di associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di taluno dei delitti in materia ambientale previsti dal Titolo VII-bis (art. 452-bis c.p. e ss) ovvero all’acquisizione della gestione o del controllo di attività, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale.

Il reato è procedibile d’ufficio (50 c.p.p.).

L’arresto in flagranza è obbligatorio (380 co. 2 lett. l) bis c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); il fermo è sempre consentito (384 c.p.p.). In materia di fermo vd. anche quanto previsto dall’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit..

La competenza è del Tribunale collegiale (art. 5, co. 1, lett. a) c.p.p. come sostituita dall’art. 1, co. 1,D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv., con modif.,dalla L. 6 aprile 2010, n. 52. Per disposizioni transitorie, vedi note sub art. 5 c.p.p.