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Art. 451. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Art. 451.  Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.  Chiunque,per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro516).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.