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Art. 374 bis. False dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

Art. 374 bis.  (1) False dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (2).  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a  essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione (2).

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) La rubrica ed il co. 1 sono stati così modificati dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Procedura: l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo non è consentito. La competenza è del Tribunale monocratico.