Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici.
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell’articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 493-bis, comma 2 (1).
(1) Le originarie parole “a norma dell’articolo 268 comma 7“ sono state così sostituite dalle parole “a norma dell’articolo 493-bis, comma 2“ dall’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).
Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 3 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.