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Art. 648 quater. Confisca

Art. 648-quater. Confisca. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee  al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale,  ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Articolo, inserito dall’art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (poi modificato dall’art. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186) ora art. 72, co. 4, per effetto delle modifiche apportate al  citato decreto dall’art. 5, co. 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Articolo corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 28 giugno 2017, n. 149 (con il quale sono state apportate le seguenti correzioni: - nel comma 1, dove era scritto «... per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter ...» leggasi «... per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ...»; - nel comma 3, dove era scritto: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» leggasi: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1).

Il testo dell’art. 648-quater nel testo precedente alla sostituzione operata per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 cit. era il seguente:

«Art. 648-quater. Confisca. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei  delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone  estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo  ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale,  ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti».