CAPO II
SEQUESTRO PREVENTIVO
In tema di esecuzione del sequestro preventivo, vedi anche gli artt. 104 e 104-bis Disp. att. c.p.p..
Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (1).
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (2) (3).
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca (4).
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre
impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta ichieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (5).
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (5).
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (5) (6).
(1) In relazione ai procedimenti per i reati di cui all’art. 603-bis, vedi anche quanto previsto dall’art. 3, L. 29 ottobre 2016, n. 199 riportato in nota sub art. 603-bis.
(2) Vedi anche quanto previsto dall’art. 3, L. n. 199/2016 cit., riportato in nota sub art. 603-bis.
(3) Si riporta il testo dell’art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202:
«Art. 7. Trasmissione dei dati statistici.
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
b) numero di confische eseguite;
c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.
2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2014/42/UE».
(4) Comma inserito dall’art. 6, co. 3, L. 27 marzo 2001, n. 97.
(5) Con l’art. 15 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 sono stati aggiunti i commi 3 bis e 3 ter oltreché il secondo periodo del comma 3.
(6) Per deroghe all’applicazione delle previsioni di cui comma 3-bis del presente art. 321, vedi quanto disposto dall’art. 3, co. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2008, n. 123.