Art. 106. Effetti dell’estinzione del reato o della pena. Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene
conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.