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Art. 106. Effetti dell’estinzione del reato o della pena

Art. 106. Effetti dell’estinzione del reato o della pena.  Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene
conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.