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Art. 628. Rapina


Art. 628. Rapina. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 (1).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 (2):

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (3);

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (4);

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (5);

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli  automatici adibiti al prelievo di denaro (5);

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (6).

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la  pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098 (7).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (8).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, co. 8, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

(2) Alinea così sostituito dall’art. 1, co. 8, L. n. 103/2017 cit.

(3) Comma prima sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, poi modificato dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ed infine nuovamente così modificato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. in L. 18 febbraio 1992, n. 172.

(4) Numero aggiunto dall’art. 3, co. 27, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificato dall’art. 7, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Numero aggiunto dall’art. 3, co. 27, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Numero aggiunto dall’art. 7, co. 2, D.L. n. 93/2013 cit.

(7) Comma inserito dall’art. 1, co. 8, L. n. 103/2017 cit.

(8) Comma aggiunto dall’art. 3, co. 27, L. n. 94/2009 cit.

Procedura: 1) si procede sempre d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 co. 2 lett. f) c.p.p.); è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona  sottoposta a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo (all’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) competenza: commi 1 e 2, Tribunale monocratico; commi 3 e 4, Tribunale collegiale.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.