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Art. 257. Riesame del decreto di sequestro

Art. 257. Riesame del decreto di sequestro.

1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di  riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.