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Art. 240. Confisca

Art. 240.  Confisca.  Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli  articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635- bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti (1);

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o  telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale (2).

La disposizione del n. 2) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa (3) (4) (5).

(1) Numero inserito dall’art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12 e poi così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, L. n. 12/2012 cit.

(3) Si riporta il testo degli artt. 11 e 12, L. 16 marzo 2006, n. 146 (recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite  contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”):

«Art. 11. Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente. 1. Per i reati di cui all’articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o  prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al  prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

Art. 12. Attività di indagine a fini di confisca. 1. In relazione ai reati di cui all’articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel  termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre  utilità soggette a confisca a norma dell’articolo 11 della presente legge e dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

(4) In materia di reati ambientali, vedi anche quanto previsto dall’art. 452-undecies c.p.

(5) In tema di confisca vedi anche le particolari ipotesi previste dagli artt. 270-septies e 603- bis.2 c.p.