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Art. 123

Art. 123. - . Ciascuna Regione ha uno statuto  che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto  di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi  della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato  e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni  successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità  costituzionale sugli statuti regionali  dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare  qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta  un cinquantesimo degli elettori  della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato  dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (1).

(1) Articolo così sostituito  dall’art. 3 della L. cost. 22 novembre 1999, n. 1 già citata sub art. 121.

L’ultimo comma è stato aggiunto dall’art.7 della L. cost. 18 novembre 2001, n. 3.

Per disposizioni a carattere transitorio della L. Cost. n. 3/2001, vedi gli artt. 10 e 11  della Legge medesima, riportati in nota all’art. 114