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Art. 23

Art. 23.  Il condannato all’ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.

Tuttavia il condannato alla pena dell’ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.

Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell’ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all’aumento predetto.