Art. 23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado. (1) 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
(1) L’art. 23 comma 1 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. 11 marzo 1993, n. 76) «nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo» perché l’imputato viene privato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato... » e cioè un tipo di giudizio (v. artt. 438-443 c.p.p.) che comporta per l’imputato notevoli benefici specie in termini sanzionatori e che lo stesso imputato non aveva richiesto o non aveva potuto ottenere, ma sulla base di un errore del pubblico ministero nella individuazione del giudice competente.
La Corte cost. si è poi pronunciata con sentenza 15 marzo 1996, n. 70 dichiarando la illegittimità dell’art. 23, comma 1 nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio.