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Art. 290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Art. 290.  Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Il testo originario dell’articolo è stato modificato con l’art. 1, L. 30 luglio 1957, n. 655. Il comma 1 è stato, infine, così modificato dall’art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura: si procede dietro autorizzazione della Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto o, negli altri casi, del Ministro della Giustizia (art.313). L’arresto ed il fermo non sono consentiti.

Competente è il Tribunale monocratico.