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Art. 91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Art. 91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

1 Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 184 (Abuso di informazioni privilegiate) e 185 (Manipolazione del mercato) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del  mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del  prodotto o del profitto conseguito dal reato (art. 187-undecies D.Lgs. n.58/1998 cit.).

2 La finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 (recante «Disposizioni riguardanti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di  impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate »), è perseguita dalle associazioni e dagli enti di cui al’art. 19 quater disp. coord. c.p.