CAPO I
SEZIONE II
§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione
di infortuni nelle industrie o nella custodia
di materiale esplodenti
Art. 678. Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e
con l’ammenda fino a lire quattrocentottantamila (euro 247).
Procedura: vd. art. 650.