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Art. 197 bis. Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone

Art. 197-bis. (1) Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone.

1. L’imputatoin un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

2. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito  come testimone, inoltre, del caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio (2).

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se  nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato  a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel  procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all’art. 192, comma 3 (2).

(1) Articolo inserito dall’art. 6, L. 1° marzo 2001, n. 63.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 21 novembre 2006, n. 381, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei presenti commi 3 e 6 nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un difensore e l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p. anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell’art. 197-bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” divenuta irrevocabile.

Ancora la Corte Costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2016 - 26 gennaio 2017, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

- del comma 3, nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al co. 1 presente art.197- bis, nei cui confronti sia  stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile;

- del comma 6, nella parte in cui prevede l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al co. 1 del presente art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile.