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Art. 427. Condanna del querelante alle spese e ai danni

Art. 427. Condanna del querelante alle spese e ai danni.

1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha  commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (1).

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate m tutto o in  parte.

3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell’articolo 428, il querelante, l’imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell’articolo 340 comma 4.

(1) Con sentenza 21 aprile 1993, n. 180, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 1 di tale articolo, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento  dell’imputato per non avere commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, anche laddove risulti che l’attuazione del reato all’imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.

L’art. 427 comma 1 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell’esercizio del diritto di querela (Corte cost. 3 dicembre 1993, n. 423).