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Art. 168 quater. Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 168 quater. Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.  La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo i prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

 

Articolo inserito dall’art. 3, L. 28 aprile 2014, n. 67.