Art. 168 quater. Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo i prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Articolo inserito dall’art. 3, L. 28 aprile 2014, n. 67.