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Art. 625. Circostanze aggravanti


Art. 625. Circostanze aggravanti. La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 (1):

[1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;] (2)

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza [, ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona]; (3)

5) se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la  qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi, o in altri esercizi ove si somministrano cibi o  bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per  destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (4);

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (5);

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (5).

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della  reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila (euro 206) a tre milioni (euro 1.549).

 

(1) Alinea così modificato prima dall’art. 2, co. 3, L. 26 marzo 2001, n. 128 e poi dall’art. 1, co. 7, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo  articolo.

(2) Numero soppresso dall’art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit.

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit.

(4) Numero inserito dall’art. 8, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Numero aggiunto dall’art. 3, co. 26, L. 15 luglio 2009, n. 94.

La competenza è del Tribunale monocratico.