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Art. 250. Perquisizioni locali

Art. 250. Perquisizioni locali.

1. Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso  della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile idonea a norma dell’articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la  copia è consegnata e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a  chi ne fa le veci.

3. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le  tesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.