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Art. 15. Promozioni

Art. 15. Promozioni.

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’Ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.