Art. 472. Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure e di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).
La competenza è del Tribunale monocratico.
Non è consentito procedere all’arresto, né al fermo.