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Art. 234 bis. Acquisizione di documenti e dati informatici

Art. 234-bis. Acquisizione di documenti e dati informatici.

1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del  legittimo titolare.

Articolo inserito dall’art. 2, co. 1-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.