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Art. 19. Pene accessorie: specie

Art. 19.  Pene accessorie: specie.  Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5 bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1);
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

(1) Numero inserito dall’art. 5, co. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97.
(2) Numero così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.