Art. 391-nonies. (1) Attività investigativa preventiva.
1. L’attivita investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
(1) Vedi nota sub Titolo VI bis.
(2) Vedi nota (2) sub art. 327 bis c.p.p.