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Art. 327. Direzione delle indagini preliminari

Art. 327. Direzione delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di  propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 26 marzo 2001, n. 128.