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Art. 118. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Art. 118. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.  Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado di colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 7 febbraio 1990, n. 19.