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Art. 423. Incendio

Art. 423.  Incendio.  Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.